Il 31 marzo 2021 è stato approvato nel corso del Consiglio dei Ministri n. 10 il Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, entrato in vigore il 1° aprile 2021. 

Di seguito vedremo:

  1. Caratteristiche del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44
  2. Cosa prevede il Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44 
  3. Come cambiano i concorsi pubblici
  4. Quali sono le nuove misure per i concorsi pubblici

 

1.Caratteristiche del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44

Il Decreto Legge n. 44 è costituito da 12 articoli suddivisi in 3 Titoli, che riguardano rispettivamente:

  • Titolo I – Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2 (artt. 1-5)
  • Titolo II – Disposizioni urgenti concernenti termini in materia di giustizia, di lavoro, di rendicontazione del servizio sanitario regionale nonché per il rinnovo degli organi degli ordini professionali (artt. 6-9)
  • Titolo III – Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (artt. 10-12)

2.Cosa prevede il Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44

Anzitutto il provvedimento prevede ulteriori misure restrittive per il contenimento della pandemia, prevedendo una preventiva suddivisione del territorio nazionale in “zone arancioni” e “zone rosse” nel periodo che va dal 7 aprile 2021 al 30 aprile 2021.

Sono previste poi misure rivolte alle Pubbliche Amministrazioni: con l’obiettivo di semplificare le assunzioni di cui all’art. 1 comma 446 della Legge di Bilancio 2019, è previsto che le Pubbliche Amministrazioni che prevedono al loro interno lavoratori socialmente utili e lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, possono procedere all’assunzione a tempo indeterminato fino al 31 maggio 2021 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa. Esteso al 31 maggio 2021 anche il termine per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi della Legge di Stabilità 2014.

Inoltre, il provvedimento agisce anche in materia di concorsi pubblici, introducendo importanti misure di semplificazione delle procedure.

3.Come cambiano i concorsi pubblici

Per quanto riguarda i concorsi pubblici, le nuove misure, introdotte con il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, riprendono in parte, aggiornano e integrano quelle introdotte dal Decreto Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020, n. 34), e rese definitive dal Decreto Agosto (decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126). Infatti, le misure continuano ad avere come obiettivo principale quello di accelerare, semplificare e digitalizzare le procedure concorsuali.

Anzitutto, dal 3 maggio 2021 i concorsi pubblici riprenderanno in presenza nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico. Ma non solo: l’art. 10 prevede lo svolgimento di una sola prova scritta e una orale, con modalità decentrate. Altro punto focale è che sono previste modalità ulteriormente semplificate (prova orale facoltativa) per i concorsi relativi al periodo dell’emergenza sanitaria e la possibilità a regime per le commissioni di suddividersi in sottocommissioni. 

L’aggiornamento si è reso necessario per rimuovere alcuni vincoli, come ad esempio quello dei 30 partecipanti a sessione per lo svolgimento delle prove concorsuali in presenza. Questo punto infatti rendeva impossibile lo svolgimento dei concorsi a molte amministrazioni. Ad ogni modo, sono state introdotte regole più stringenti per garantire la sicurezza anti-contagio. 

 

4.Quali sono le nuove misure per i concorsi pubblici

Ma vediamo nel dettaglio quali sono le nuove misure, e quelle aggiornate, previste dal Decreto Legge n. 44. In particolare:

  • decade il limite di 30 partecipanti a sessione per lo svolgimento delle prove in presenza;
  • obbligo di produrre la certificazione di un test antigenico rapido o molecolare negativo, effettuato nelle 48 ore precedenti, all’atto della prova in presenza per tutti i candidati, anche già vaccinati;
  • le prove avranno una durata massima di un’ora a sessione;
  • saranno previste sedi decentrate a carattere regionale per svolgere le prove, riducendo al minimo gli spostamenti dei candidati;
  • i candidati dovranno obbligatoriamente indossare per tutte lo svolgimento della prova mascherine FFP2;
  • percorsi dedicati di entrata e di uscita per e da i locali adibiti allo svolgimento delle prove;
  • adeguate volumetrie di ricambio d’aria per ogni candidato nei locali utilizzati per svolgere le prove;
  • è previsto l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali per i concorsi già banditi per i quali però non è stata ancora svolta alcuna prova;
  • per i concorsi già banditi ma senza lo svolgimento di prove si possono prevedere una fase preventiva di valutazione dei titoli per l’ammissione alle successive fasi. Questa fase fungerà da pre selezione per accedere alle prove. Ad ogni modo, il punteggio attribuito per i titoli concorrerà alla formazione del punteggio finale;
  • nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale le amministrazioni possono prevedere una sola prova scritta e una prova orale facoltativa;
  • è possibile svolgere una sola prova scritta e una eventuale prova orale per i concorsi da bandire durante il periodo di emergenza epidemiologica da covid-19;
  • esclusione dalle procedure semplificate dei concorsi per il personale in regime di diritto pubblico, ex articolo 3 del Dlgs 165/2001, tra cui magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, professori universitari, appartenenti al comparto sicurezza e difesa, personale della carriera diplomatica e prefettizia.

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