Per progressione di carriera si intende la possibilità offerta al personale impiegato presso una pubblica amministrazione italiana di ricoprire sempre più importanti posizioni lavorative all’interno del proprio posto di lavoro, in virtù di titoli di studio posseduti ed esperienze lavorative maturate nel tempo, ottenendo in questo modo anche un aumento del proprio stipendio.
La selezione avviene attraverso un concorso interno, che dunque viene utilizzato per consentire la progressione in carriera di coloro che già sono dipendenti nella pubblica amministrazione, e non è invece consentito per l’accesso di nuovo personale.

Di seguito affronteremo:

  1. Differenti species di concorso interno
  2. Normativa sulle progressioni di carriera
  3. Progressioni tra le aree per il triennio 2020-2022

1.Differenti species di concorso interno

Si possono distinguere due species di concorso interno:

  • quello con progressioni orizzontali;
  • quello con progressioni verticali.

I primi consentono il passaggio esclusivamente tra diverse posizioni economiche all’interno di una stessa categoria (es. per una supposta categoria C, è concorso interno quello che consente il passaggio all’interno della medesima categoria C, quindi tra C1 e C2 o tra C1 e C3 etc.).

I secondi invece consentono movimenti tra diverse categorie (ad es. consentono il passaggio di personale da C3 a D; o da B2 a C1 etc.).

Dunque, mentre le progressioni orizzontali sono miglioramenti economici a parità di prestazioni lavorative, le progressioni verticali sono «mutamenti» della prestazione lavorativa.

Inoltre, nelle progressioni verticali oltre al concorso pubblico le amministrazioni devono riservare il 50% dei posti messi a concorso a favore del personale interno che si sia distinto grazie alle proprie competenze ed esperienze professionali. Mentre, in tema di progressioni orizzontali è previsto che il dipendente pubblico che per tre anni consecutivi o cinque anni non consecutivi è collocato nella fascia di valutazione più alta ha il diritto di poter essere collocato nella fascia prioritaria dei dipendenti a cui erogare il beneficio della progressione. Inoltre, all’articolo 52 del decreto legislativo 165/2001 è specificato che le progressioni all’interno della stessa area devono avvenire secondo principi di selettività in funzione delle qualità culturali e professionali, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito.

2.Normativa sulle progressioni di carriera

A legislazione vigente esistono due normative che ammettono le progressioni di carriera.

La prima è il d.lgs. 150/2009 (Brunetta), che ha dettato diverse disposizioni in materia, imponendo alle amministrazioni che bandiscono concorsi per le progressioni di carriera il limite delle risorse disponibili. Infatti, nell’art. 24 il decreto legislativo afferma che le amministrazioni pubbliche “coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. L’attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni”.

Mentre la seconda è il d.lgs. 75/2017 (Madia), il quale nel suo art. 22, comma 15, introduce e disciplina una nuova tipologia di progressione verticale, utilizzabile però per un periodo ben definito (il triennio 2018-2020), la quale prevede che le pubbliche amministrazioni possono attivare “procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria.” Dunque, in questo caso la riserva del 20% si può applicare sui posti che l’ente, in base al Piano Triennale dei fabbisogni, può assumere nel triennio: quindi, se ad esempio i posti sono cinque, uno di questi può essere coperto con una procedura selettiva riservata al personale interno.

3.Progressioni tra le aree per il triennio 2020-2022

Per quanto riguarda invece il triennio 2020-2022, l’art. 22, comma 15 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (decreto Madia), come modificato dall’art. 1, comma 1 ter, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (Decreto Milleproroghe) prevede che le pubbliche amministrazioni possono attivare “procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria.” È inoltre opportuno specificare che tale articolo facoltizza per il triennio 2020-2022 procedure selettive interamente riservate ai dipendenti. Ciò vuol dire che il ricorso alle progressioni verticali è una facoltà – e non un obbligo – rimessa alla discrezionalità di ciascuna pubblica amministrazione al fine di “valorizzare le professionalità interne” di ruolo esistenti nella stessa. In più, le progressioni verticali non sono più attuate tramite una riserva di posti da assegnare nell’ambito di concorsi pubblici bensì svolgendo “prove selettive” riservate al personale interno di ruolo.

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